Traduzione Giurata Legalizzazione Asseverazione Apostilla

Traduzione Giurata (Asseverazione).Traduzione NotarileLegalizzazione Apostilla

La traduzione Giurata o Asseverata rappresenta per noi uno dei servizi più richiesti grazie alla pluriennale esperienza maturata dal 1990. Lo effettuiamo sul tutto il territorio nazionale su richiesta sia delle le persone fisiche sia quello giuridiche.

Con il termone Traduzione Giurata (Asseverata) si fa riferimento al protocollo grazie al quale un documento in lingua straniera, una volta tradotto, assume lo stesso valore legale che possiede nel suo Paese d’origine, nel Paese in cui sarà utilizzato.

Affinché la traduzione giurata sia resa ufficiale è necessario che il traduttore, che ha svolto il lavoro, presti il suo giuramento presso il Tribunale, presso l’apposita cancelleria che eroga il servizio alla presentazione della traduzione stampata in formato legale. Nell’asseverazione della traduzione di fronte al funzionario del Tribunale, il traduttore si assume la responsabilità per la traduzione svolta e giuria che ci sia una reale corrispondenza con l’originale. In seguito, il funzionario del Tribunale verifica l’autenticità della firma e trascrive tutti i dati nel registro.

Sulla traduzione verrà applicata, ogni 4 pagine, una marca da bollo e le tasse di cancelleria relative al servizio di asseverazione. L'originale del documento con i relativi bolli va cucito insieme alla modulistica e alla traduzione giurata. Il tutto viene convalidato da un timbro del Tribunale.

Tra i vari documenti che potrebbero richiedere una traduzione giurata rientrano:

- documenti di circolazione: libretti automobilistici, carta di circolazione, certificati di conformità;

- patenti: per la conversione di patenti di guida di i Paesi per i quali è prevista la conversione;

- documenti per la regolarizzazione di lavoratori stranieri sul territorio italiano o per il ricongiungimento familiare: documenti d’identità, certificati di nascita, atti di matrimonio, certificati di stato civile, di stato famiglia, del casellario giudiziale, dei carichi pendenti;

- titoli di studio: diplomi scolastici, lauree universitarie, attestati di formazione professionale;

- testamenti;

- atti notarili.

Nella maggior parte dei casi, questa procedura è più che sufficiebte per le autorità, senza l'obbligo di dover recarsi presso gli uffici consolari.

Traduzione Notarile

Valgono gli stessi criteri citati precedentemente ma normalmente la si effettua per documenti redatti dal Notaio e tradotti nella seconda lingua. Viene resa nell'ufficio e in presenza del Notaio stesso che autentica la firma del traduttore

Cosa è legalizzazione? Perché è improprio parlare di legalizzazione della traduzione?

La "Legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del Pubblico Ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento (atti, copie ed estratti), nonché dell'autenticità della firma stessa e si effettua presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo per delega del Ministro degli Affari Esteri

La Prefettura U.T.G. legalizza:

- atti e documenti formati in Italia affinché abbiano valore all'estero;

- atti e documenti formati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente in Italia, affinché abbiano valore in Italia.

ATTENZIONE:

La legalizzazione degli atti firmati dai Notai, dai Funzionari di Cancelleria e dagli Ufficiali Giudiziari è di competenza della Procura della Repubblica e non della Prefettura.

La legalizzazione di atti e documenti formati all'estero e da valere in Italia deve essere effettuata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presente nel Paese che ha redatto il documento.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968: Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna

I documenti formati o da valere negli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 devono essere sottoposti alla formalità della postilla c.d."Apostille" (prevede un timbro speciale attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell''Autorità rilasciante), in luogo della legalizzazione.

Documentazione richiesta:
L'atto da legalizzare ed eventuali allegati.
Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo (€ 16,00), salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Cosa è APOSTILLE e a cosa serve?

La Convenzione dell'Aja del 1961 ha svincolato gli Stati aderenti dalla necessità della legalizzazione, sostituendola con un'altra formalità chiamata "Apostille", da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati.

Dal punto di vista sostanziale l'Apostille è un tipo di legalizzazione in quanto certifica la veridicità della firma, la qualità in cui il firmatario dell'atto ha agito e, se del caso, l'autenticità del sigillo o timbro di cui l'atto è munito (art. 3 della Convenzione). Da un punto di vista formale, invece, con l'Apostille si è voluto semplificare la procedura di legalizzazione, unificandone la formula e stabilendo che il documento munito dell'Apostille, può essere immediatamente recepito nel territorio di tutti gli Stati della Convenzione senza bisogno di un'altra legalizzazione.

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